ART.1 (Denominazione, sede e durata)
È costituito, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “Associazione COMPAGNIA TEATRALE ARCOBALENO APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Torino (Prov. TO), Corso Duca degli Abruzzi n. 4.
L’associazione ha durata illimitata. Il cambiamento di sede non comporta modifica statutaria.
ART.2 (Scopo, finalità e attività)
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati o di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, dell’attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo settore, avvalendosi prevalentemente dell’azione volontaria dei propri associati: “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale , incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”..
In particolare, l’attività di promozione della cultura e dell’arte sarà svolta attraverso la promozione e l’organizzazione, senza alcuna finalità lucrativa, di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, ed artistiche in genere, attraverso la partecipazione ad esse, la promozione e la partecipazione a convegni, dibattiti, stages, festival, conferenze, concorsi, premi, corsi di aggiornamento e perfezionamento anche professionale di teatro, musica, canto, recitazione, danza, pittura, fotografia, arti circensi, ed ogni altra disciplina ricreativa, strumentale e connessa all’attività teatrale e artistica in genere. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente definita dal Consiglio direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, docenti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all’Associazione.
L’Associazione si prefigge di valorizzare gli ambienti in cui opera quali luoghi di aggregazione sociale e di promozione culturale.
L’Associazione aderisce alla F.I.T.A. ed i suoi soci saranno tesserati alla medesima.
ART. 3. (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato. Non può comunque essere inferiore a 7 (art. 35, comma 1 CTS).
Possono aderire all’associazione persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di adesione secondo criteri non discriminatori.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha avanzata può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sul merito in via definitiva.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.5 del presente Statuto.
ART.4. (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e di controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto e sugli eventuali Regolamenti;
- deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- rispettare le deliberazioni degli organi direttivi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento annualmente stabilite dall’Assemblea.
ART.5. (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso volontario, morosità o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità può essere escluso dall’Associazione, su proposta del Consiglio direttivo,mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La stessa normativa si applica in caso di morosità che interviene quando il socio non versa la propria quota associativa entro 1 (un) mese dalla scadenza prestabilita e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine concesso dal Consiglio direttivo.
La proposta di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente dal Consiglio direttivo all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni da far valere in sede assembleare. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione, deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6. (Organi)
Sono organi dell’associazione:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente e il Vice Presidente.
ART. 7. (Assemblea)
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di n. 2 associato/i.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante l’avviso affisso nella sede dell’Associazione e la comunicazione scritta (e-mail, fax, lettera semplice o raccomandata) contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea agli indirizzi risultanti dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea in seduta ordinaria:
- determina gli indirizzi generali programmatici dell’Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- predetermina, prima della loro nomina, il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su, proposta del Consiglio direttivo, sulla esclusione degli associati dopo averne sentite le ragioni;
- delibera sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di adesione e avverso le azioni disciplinari comminate dal Consiglio direttivo.
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri eventuali regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, l’entità delle quote associative;
- definisce i parametri per il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea in seduta straordinaria:
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall’art. 17 del presente statuto.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8 Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo, organo esecutivo dell’Associazione, opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
- curare l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- nominare tra i suoi componenti il Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e quello di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione degli associati e proporre all’Assemblea la loro esclusione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- fissare la data dell’Assemblea annuale;
- predisporre la relazione annuale sull’attività svolta da presentare all’Assemblea;
- fissare l’entità delle quote associative da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- formulare le proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti, nonché dell’eventuale scioglimento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni. Essi sono rieleggibili per non più di n.2 mandati.
Si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
I componenti il Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti il Consiglio direttivo è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla loro sostituzione facendo subentrare i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso dovrà essere convocata l’Assemblea per il rinnovo dell’Organo.
ART. 9. (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Possono essere rimborsate, secondo i parametri definiti dall’Assemblea, soltanto le spese sostenute per conto dell’Associazione e debitamente documentate.
ART. 10. (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo settore e da altri provvedimenti legislativi.
ART. 11. (Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
(Risorse economiche)
L’Associazione può trarre le risorse economiche, per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi nonché dalle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 13 (Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Il bilancio dovrà essere depositato, a cura del Consiglio direttivo, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore secondo il disposto dell’art. 13, comma 7 del Codice del Terzo settore.
ART. 14 (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri
- il libro degli associati, tenuto cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Organo di controllo (se costituito), tenuto a cura dello stesso Organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e di richiedere l’invio di copia elettronica di specifici documenti.
ART. 15 (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese del tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 16 (Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione su deliberazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore secondo il disposto dell’art. 9 del D.lgs. 117/2017.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati
ART. 18 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibili, dal Codice civile.